certificato residenza

Informazioni generali

RICHIESTE DI INDIRIZZI E CERTIFICATI DI PERSONE ISCRITTE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
I registri anagrafici sono registri pubblici, e le informazioni in essi contenuti sono accessibili a tutti secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico d.P.R. n.223/1989) In particolare il rilascio della certificazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e di diritti di segreteria. Di seguito sono riportate le modalità per richiedere indirizzi e certificati anagrafici.
Le modalità per richiedere un indirizzo di una persona o di una famiglia iscritta nell’anagrafe della popolazione sono le seguenti: richiesta di conferma di un indirizzo già conosciuto dal richiedente; il servizio rilascia esclusivamente informazioni tramite certificazione anagrafica. richiesta di certificato di residenza o stato di famiglia: il certificato può essere richiesto direttamente ai nostri sportelli, oppure tramite fax, e-mail, pec o posta ordinaria, secondo le modalità descritte di seguito.
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962 e art.27 del d.L. n.55/1983), ad eccezione una norma di legge non ne preveda l’esenzione.
Se il certificato che si richiede è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.
Per la certificazione non esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, il costo del documento è di Euro 16,52 (imposta di bollo Euro 16,00 e diritti di segreteria Euro 0,52), e il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: direttamente ai nostri sportelli; richiesta scritta con allegato marca da bollo da Euro 16,00 e contante per diritti di segreteria (Euro 0,52), con busta indirizzata e affrancata per risposta. richiesta scritta con allegato contante per diritti di segreteria (Euro 0,26 se il documento richiesto è esente dall’imposta di bollo ma non dai diritti di segreteria), con busta indirizzata e affrancata per risposta.
Se il documento richiesto è esente sia da imposta che da diritti, può essere richiesto anche via fax, e-mail, pec, ma deve obbligatoriamente essere riportata l'uso a cui è destinato e/o la norma che prevede l’esenzione (Circolare del Ministero dell'Intenro n.12/1984) . Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” o “art.4, tab.B., d.P.R. 642/1972”, o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti. le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che proprio per la loro pecularietà, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, pochè si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).
Tutte le richieste inoltrate in forma scritta devono allegare la fotocopia di un documento d’identità del richiedente
CERTIFICATI ANAGRAFICI DI PERSONE EMIGRATE
Certificati anagrafici con indicato il luogo di emigrazione richiesti da privati, possono essere rilasciati solamente a studi legali per notifica di atti giudiziari, come disposto dal ministero dell’interno con circolare n.11/2003, previo pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria[1].
CERTIFICATI RICHIESTI DA AGENZIE DI RECUPERO CREDITI
Attestati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono scrivere in modo esplicito nel corpo dell’istanza che operano per conto di un Ente pubblico o il richiamo all’art.18 del d.Lgs. n.112/1999. In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull’imposta di bollo.
CERTIFICATI PER ASSEGNI FAMIGLIARI O INPS (uso lavoro)
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (d.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo).
Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.
CERTIFICATI PER NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI
È stato chiarito dall’Agenzia delle entrate (cfr. Agenzia delle entrate, Direzione generale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale – 26 maggio 2004, n. 04/27442) che “la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”. Ciò significa, in pratica, che non può rientrare fra gli atti “antecedenti, necessari o funzionali” ai processi, il certificato anagrafico richiesto al fine di individuare la residenza del convenuto e permettere l'indicazione dell'indirizzo anagrafico nell'atto di citazione e la conseguente notificazione dello stesso e degli altri atti giudiziari che a lui devono obbligatoriamente essere resi noti.
CERTIFICATI PER CONTROVERSIE PENALI E PROCESSO PENALE (ARTT. 12 E 3 TAB.B. d.P.R.642/1972 E ART.18 d.P.R. 115/2002)
I certificati sono rilasciabili in esenzione dall’imposta di bollo solo se le parti si sono già costituite in giudizio, come chiarito dalla circolare n.70/E del 14/08/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
CERTIFICATI PER MUTUI
L'art.15 del d.P.R. n.601/1973 prevede l’esenzione da imposte per i documenti necessari per il rilascio di mutui, ma il Ministero delle finanze con risoluzione n. 452200 del 29.11.1989 e n.159 del 22.07.1996, ha negato la possibilità che i certificati anagrafici siano esenti da bollo, in quanto atti prodromici e non necessari al rilascio del mutuo stesso. L'esenzione è possibile esclusivamente per mutui già concessi e per l'esecuzione, modifica ed estinzione dei medesimi).
SUCCESSIONE
Nella dichiarazione di successione il contribuente attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art.46 del d.P.R. n.445/2000, e non è possibile allegare alla dichiarazione di successione i documenti previsti dall'art.30 del d.Lgs. n.346/1990. Nei confronti di privati, certificati ed autentiche sono soggetti al pagamento dell'imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 , tab.A, del d.P.R. n.642/1972 (Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, n.27085/06 del 8.06.2006).

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